Statuto sezionale

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1

E’ costituita con sede in Verbania Pallanza, via Cadorna n. 17, l’associazione denominata “CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Pallanza” e sigla “CAI Sezione di Pallanza”.
Essa è organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
L’associazione ha durata illimitata.
L’anno sociale decorre dal giorno uno gennaio (1.1) al trentuno dicembre (31.12).

Articolo 2

L’associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI).
Essa uniforma il proprio statuto allo Statuto ed al Regolamento Generale del CAI. Gli iscritti all’associazione sono di diritto soci del CAI. Si rapporta al Raggruppamento Regionale Piemonte del Club Alpino Italiano.


TITOLO II
SCOPI E FUNZIONI

Articolo 3

L’associazione ha per scopo l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale attraverso la pratica dell’alpinismo in ogni sua manifestazione, della conoscenza e dello studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e della tutela del loro ambiente naturale.
L’associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed è improntata secondo principi di democraticità.
L’ambito territoriale in cui si esplica l’attività dell’associazione è il territorio della Regione Piemonte.

Articolo 4

Per conseguire gli scopi indicati all’art.3 nell’ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, del Convegno e della Delegazione nonché delle deliberazioni adottate dall’Assemblea dei Delegati, l’associazione provvede:

a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
b) al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
c) alla diffusione della frequentazione della montagna ed alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologíche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, scí-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell’associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell’ambiente montano;
g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente montano;
h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni, nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
i) a pubblicare il periodico sezionale denominato “Il Faje” del quale è editrice e proprietaria;
l) a provvedere alla sede dell’associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l’archivio. E’ vietato la svolgimento di attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Articolo 5

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza del Presidente.


TITOLO III
SOCI

Articolo 6

I soci dell’associazione si distinguono in benemeriti, ordinari, familiari e giovani, secondo quanto stabilito dallo Statuto del CAI.

Articolo 7

Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all’associazione da non meno di due anni compiuti. Per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L’iscrizione è personale e non trasmissibile.
Sull’ammissione decide il Consiglio Direttivo.
Il socio, con l’ammissione, si impegna ad osservare il presente statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, dei quali riceve copia all’atto dell’iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell’associazione.

Articolo 8

L’ammissione accordata entro il trentuno ottobre (31.10) ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo.

Articolo 9

Il rapporto associativo è valido per la durata dell’anno sociale.
Il trasferimento da e per altre sezioni avviene nei termini stabiliti dal Regolamento Generale del CAI.

Articolo 10

Il socio è tenuto a versare all’associazione:
a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all’atto dell’iscrizione;
b) la quota associativa annuale;
c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali. Le somme dovute di cui alle lettere b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il trentuno marzo (31.3) di ogni anno.
Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell’associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. L’accertamento della morosità del socio e le eventuali sanzioni sono competenza del Consiglio Direttivo. Non si può riacquistare la qualità di socio, conservando l’anzianità di iscrizione, se non previo pagamento alla sezione presso la quale si era iscritti delle quote associative e dei contributi annuali arretrati.

Articolo 11

I soci in regola con il tesseramento, e comunque in pieno possesso della qualità di socio, hanno diritto di partecipare a tutte le attività del sodalizio e di godere dei benefici che, a favore dei soci, sono stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI.
Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.
Le prestazioni fornite dai soci sono da intendersi come volontariato non retribuito.

Articolo 12

La qualità di socio cessa nei casi indicati dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI con le modalità ivi stabilite.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell’associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell’ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberarne la radiazione.
Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma del Regolamento Generale del CAI.


TITOLO IV
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 14

Sono organi dell’associazione:

  • l’assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Tesoriere;
  • il Segretario;
  • il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 15

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all’associazione da almeno due anni compiuti.


Capo 1°
ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 16

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione: essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazione vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.
– elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti e i Delegati all’Assemblea generale del CAI nel numero assegnato, scelti tra i soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
– determina la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall’assemblea dei delegati;
– approva annualmente il programma dell’associazione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
– delibera sull’acquisto, sull’alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
– delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto dell’associazione in unica lettura;
– delibera lo scioglimento dell’associazione, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI;
– delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell’ordine del giorno;

Articolo 17

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro il trentuno marzo (31.3), per l’approvazione dei bilanci e per la nomina alle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.
L’Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell’assemblea, deve essere esposto nella sede sociale e spedito a ciascun socio avente diritto al voto. Nell’avviso devono essere indicati: l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della convocazione.

Articolo 18

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale. I minori di età possono assistere all’assemblea.
Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta. Ogni socio delegato non può portare più di tre (3) deleghe. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona o per delega di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 19

L’assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all’assemblea.

Articolo 20

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio con maggior anzianità d’iscrizione al CAI.
Le deliberazioni concernenti l’alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.
Le deliberazioni di scioglimento dell’associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci presenti aventi diritto al voto.
Tutte le deliberazioni dell’assemblea sono rese pubbliche mediante l’affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.

Articolo 21

Le deliberazioni concernenti l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello statuto, non acquistano efficacia se non dopo l’approvazione da parte del Consiglio Centrale come stabilito dallo Statuto del CAI.


Capo 2°
CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione e si compone di dodici (12) membri eletti dall’Assemblea fra i soci.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti: il Presidente, il Tesoriere. Nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto.

Articolo 23

Gli eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.
Qualora, per qualsiasi motivo, venissero a cessare fino a cinque componenti il Consiglio Direttivo rimane validamente in carica, e la loro sostituzione viene differita alla prima Assemblea dei soci da convocarsi secondo le modalità stabilite dal presente Statuto.
Qualora, per qualsiasi motivo, venissero a cessare oltre cinque componenti il Collegio dei Revisori dei conti deve convocare, entro quindici giorni dall’evento determinante, l’Assemblea dei soci per l’elezione di un intero Consiglio Direttivo.

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, su convocazione del Presidente, o di chi ne fa le veci, il primo venerdi del mese. La convocazione contenente il luogo, l’ora e l’ordine del giorno deve essere esposta all’albo sezionale almeno otto giorni prima della riunione.
Il Consiglio Direttivo viene inoltre riunito ogni volta che se ne presenta la necessità o l’opportunità, nonché quando ne viene fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In questo caso la convocazione deve avvenire per lettera almeno cinque giorni prima della riunione
Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario, o in caso di impedimento da un consigliere, e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Articolo 25

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i delegati all’Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI.
Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo persone estranee all’associazione, qualora lo ritenga utile o necessario.
Gli ex Presidenti dell’associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 26

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, salve le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI. In particolare esso:
– propone il programma annuale di attività dell’associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;
– convoca l’Assemblea dei soci;
– redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
– delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
– delibera sulle domande d’iscrizione di nuovi soci;
– propone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
– delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l’attività;
– cura l’osservanza della Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e del presente statuto;
– emana eventuali regolamenti particolari;
– proclama i soci venticinquennali e cínquantennali.


Capo 3°
PRESIDENTE

Articolo 27

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento.
In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggior anzianità di iscrizione al CAI.
Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.
Il Presidente dirige l’Assemblea dei soci fino alla nomina del suo presidente.
Il Presidente dura in carica due anni, ed è rieleggibile secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI.


Capo 4°
TESORIERE E SEGRETARIO

Articolo 28

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al presidente.

Articolo 29

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell’associazione.


Capo 5°
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 30

Il Collegio dei Revisori dei conti è l’organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall’Assemblea dei soci per due anni e nomina fra i suoi componenti un Presidente.

Articolo 31

Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta l’anno; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.


TITOLO V
COMMISSIONE E GRUPPI

Articolo 32

Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell’attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.

Articolo 33

Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo, e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all’attività del gruppo stesso.
E’ vietata la costituzione di gruppi di non soci.


TITOLO VI
SOTTOSEZIONI

Articolo 34

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all’Assemblea dei delegati del Cai. I soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei soci della Sezione.
Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l’Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo statuto dell’associazione, e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo.


TITOLO VII
AMMINISTRAZIONE

Articolo 35

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre (31.12) ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione.

Articolo 36

Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione economica dell’associazione. Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Il bilancio è reso pubblico mediante l’affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.

Articolo 37

I fondi liquidi dell’associazione, che non siano necessari alle esigenze di cassa, devono essere depositati in conto bancario o postale intestato all’associazione stessa.

Articolo 38

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.
In caso di scioglimento dell’associazione si applica quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI e il patrimonio è devoluto per fini di utilità sociale o di pubblica utilità.
E’ escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.


TITOLO VIII
CONTROVERSIE

Articolo 39

Le controversie fra i soci o fra soci e organi dell’associazione relative alla vita dell’associazione stessa, non possono essere deferite all’autorità giudiziaria né al parere o l’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l’organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo la Statuto e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l’iter della controversia relativa.
Organi competenti ad esperire tentativo di conciliazione sono:
– il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per le controversie tra soci;
– il Collegio Regionale dei Probiviri per le controversie fra soci ed organi dell’associazione. Si applicano le norme procedurali stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI.

Articolo 40

Contro le deliberazioni degli organi dell’associazione che si ritengano assunte in violazione del presente Statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI è ammesso ricorso a norma del Regolamento Generale del CAI.


TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI.